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Assegno Sociale

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi bassi, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.

Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio, e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

L’importo dell’assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF .

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Ai sensi dell’articolo 19 della legge 118/1971 gli invalidi civili totali e parziali, titolari rispettivamente della pensione e dell’assegno mensile di assistenza, al compimento del 65esimo anno di età spetta l’erogazione dell’assegno sociale.

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A chi Spetta?

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  • L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario, ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Requisiti:

  • 67 anni di età;

  • stato di bisogno economico;

  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;

  • residenza effettiva in Italia;

  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all' IRPEF , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;

  • i redditi esenti da imposta;

  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);

  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;

  • i redditi di terreni e fabbricati;

  • le pensioni di guerra;

  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;

  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;

  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;

  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;

  • il reddito della casa di abitazione;

  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;

  • l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;

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