Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ) è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Ai sensi dell'articolo 24, legge 8 marzo 1989, n. 88 il Fondo afferisce alla “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti”. È alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.
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A chi è rivolto
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Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° luglio 1997 (articolo 24, comma 1, legge 24 giugno 1997, n. 196) il beneficio si estende anche ai soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi (circolare INPS 3 luglio 1997, n. 175, circolare INPS 30 dicembre 1997, n. 273, circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).
Possono presentare domande anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e i cessionari a titolo oneroso del TFR (circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89).
Sono esclusi dall'intervento del Fondo:
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i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS - Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP SpA);
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i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all'ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
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i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni.
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Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).
Secondo l'articolo 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), sono soggetti al fallimento gli imprenditori esercenti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, mentre non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
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aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
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aver realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
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avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.
Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono:
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la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
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l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
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l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L'accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia.
Il requisito della cessazione del rapporto deve essere valutato con attenzione nelle ipotesi di trasferimento dell'azienda, compresi affitto e usufrutto. L'articolo 2112, codice civile prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che è tenuto a corrispondere il TFR anche per la parte maturata con il cedente. Ne consegue che il Fondo opererà a garanzia del TFR solo nell'ipotesi d'insolvenza del cessionario e non del cedente.
Nel caso in cui il trasferimento sia attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, il legislatore – ai sensi dell’articolo 47, comma 4-bis, lett. b) e b-bis) e comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 428, – consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all’articolo 2112 c.c.. In queste fattispecie è possibile l'intervento del Fondo di garanzia per il TFR maturato alle dipendenze del cedente fino al trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare preveda l'accollo del TFR da parte del cessionario.
Il Fondo di garanzia interviene anche nel caso di procedure concorsuali aperte in un altro degli stati membri delle UE (articolo 2, comma 4 bis, legge 297/1982) a condizione che:
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l'attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due stati membri;
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l'impresa sia stata costituita secondo il diritto dello stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
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il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.
Se dopo l'apertura della procedura concorsuale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 102, Legge Fallimentare, decide di non procedere alla verifica dello stato passivo in quanto non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 5, legge 297/1982 (circolare INPS 4 marzo 2010, n. 32).
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l'intervento del Fondo sono:
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la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
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l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
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l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
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l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
La prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali è data dal decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento. Non è necessario esibire tale documento quando:
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l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
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il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dai bilanci depositati presso il registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, risultano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
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il valore dell'attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro in ciascuno dei tre anni considerati;
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i ricavi lordi non siano superiori a 200.000 euro in ciascuno dei tre anni considerati;
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l'ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non sia superiore a 500.000 euro nell'ultimo bilancio considerato;
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il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti di non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente;
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il datore di lavoro sia stato cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno.
Per l'intervento del Fondo (ai sensi dell'articolo 2, comma 5, legge 297/1982) il credito di lavoro deve essere accertato con:
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sentenza;
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decreto ingiuntivo;
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decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411, comma 3, codice procedura civile;
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decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410, codice procedura civile;
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diffida accertativa di cui articolo 12, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, quando ha acquistato efficacia di titolo esecutivo.
Il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è soddisfatto quando:
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il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e nel luogo di residenza del datore di lavoro, se imprenditore individuale. Se il datore di lavoro è deceduto, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo se è stata aperta una procedura di liquidazione concorsuale dei beni ai sensi dell'articolo 499 c.c.;
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il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e nel luogo di residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di società di persone;
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il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso le sedi della società, legale e operativa.
Il lavoratore deve dimostrare l'impossibilità o l'inutilità del pignoramento immobiliare, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dai quali si evince che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza o che è titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
Per l'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato, quando l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale e l'assenza del debitore constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione di almeno due accessi.
Se il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata o per azioni, nell’ipotesi in cui il tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 102 della Legge Fallimentare, poiché questa prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura della procedura per insufficienza di attivo, il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali è dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale stessa (messaggio 24 giugno 2015, n. 4302).
Il Fondo di garanzia interviene anche nel caso di una procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'articolo 14-ter, legge 27 gennaio 2012, n. 3 (messaggio 24 luglio 2015, n. 4968).
LE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO: TFR E CREDITI DA LAVORO
Il TFR è quella somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori subordinati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa. È disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5, alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato fino all'anno precedente al netto dell’imposta sostitutiva del 17%. All’accantonamento annuale deve essere sottratto il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 3, legge 297/82.
Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e il relativo diritto si prescrive in cinque anni (articolo 2948, comma 5 del codice civile). Trattandosi di una prescrizione breve, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni (articolo 2953 del codice civile).
Il Fondo garantisce il pagamento dell'intero TFR nella misura in cui è accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.
In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto.
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).
Tuttavia, per essere coperti dalla garanzia del Fondo, gli ultimi tre mesi devono rientrare nei 12 mesi che precedono i seguenti termini (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 80/1992):
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la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa. Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i 12 mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso. Si precisa che la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non può essere equiparata a un'iniziativa giudiziaria (articolo 410, codice procedura civile) perché attinente a una fase precontenziosa e che la possibilità di anticipare il termine a una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti possano avvantaggiarsene;
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la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
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la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l'apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i 12 mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l'intero periodo successivo, sia stato sospeso.
Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo – per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione – la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei 12 mesi di cui al punto precedente.
La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).
Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR ) aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Invece, devono essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Insieme al TFR vengono corrisposti gli interessi e la rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento, mentre sui crediti di lavoro il termine per gli interessi e la rivalutazione decorre dalla data della domanda sino a quella di effettivo adempimento.
Le somme erogate dal Fondo di garanzia a titolo di TFR , crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a tassazione dall'Istituto, che è sostituto d'imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. Si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall'Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari riliquidino l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Le prestazioni del Fondo di garanzia sono liquidate tramite accredito sul conto corrente intestato al beneficiario della prestazione, il cui IBAN deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda. Le prestazioni possono essere accreditate anche su conti correnti stranieri purché forniti di IBAN di Area SEPA, in tal caso è necessario allegare il modello MV70 Identificazione finanziaria Area SEPA.
Non sono ammessi pagamenti tramite accredito su carte prepagate e Postepay.
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Documenti Necessari
La documentazione può essere allegata alla domanda online. A tal fine è necessario rendere la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.
In caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda:
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la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). La documentazione non è necessaria se il responsabile della procedura concorsuale o la cancelleria del tribunale abbiano provveduto a trasmettere all'INPS una copia in formato digitale;
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la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'articolo 98, Legge Fallimentare. Dal 21 marzo 2014 la dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia;
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il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (come l'istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54;
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la copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione;
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la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l'accertamento del credito è stato chiesto l'accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente.
In caso di procedura concorsuale in un altro stato membro vanno allegati alla domanda:
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la copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale dalla quale si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di TFR e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di garanzia;
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la dichiarazione del tribunale o del responsabile della procedura munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo e non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
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il modello SR54 da compilare e sottoscrivere dal lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
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la copia dei cedolini stipendiali relativi al TFR e alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l'intervento del Fondo di garanzia;
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la copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.
In caso di concordato preventivo vanno allegati alla domanda:
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la copia autentica del decreto di omologazione;
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la copia della comunicazione di cui all'articolo 171, Legge Fallimentare, contenente la proposta del debitore circa i crediti del lavoratore. Se non è stato allegato il modello SR52 e dal decreto di omologazione non sia possibile dedurre la misura in cui è prevista la soddisfazione dei crediti di lavoro;
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il modello SR52 sottoscritto dal commissario giudiziale o liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni; di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione e del modello SR54;
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la copia dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l'intervento del Fondo di garanzia (se non è stato allegato il modello SR52);
In caso di esecuzione individuale alla domanda vanno allegati:
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il modello SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
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il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, salvo i casi di esclusione;
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copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata ;
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la copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);
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la copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;
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la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza, ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
In caso di eredità giacente vanno allegati alla domanda:
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il modello SR53 da compilare e sottoscrivere dal lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
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l'originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore;
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la copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499, codice civile;
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la copia autentica del riparto finale;
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la copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.
In caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio (articolo 14-ter, legge 27 gennaio 2012, n. 3) vanno allegati alla domanda:
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la copia del decreto del tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex articolo 14-ter, legge 3/2012;
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la copia autentica dello stato passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;
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il modello SR52 compilato dal liquidatore nominato dal tribunale;
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la copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);
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la copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).
In caso di successione legittima, se la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore, oltre ai documenti previsti per lo specifico tipo di intervento è necessario allegare:
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la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante causa ;
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l'atto di notorietà attestante:
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le generalità del defunto, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio;
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le generalità di tutti gli eredi;
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che tra il defunto e il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato;
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l'indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l'assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione;
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l'indicazione delle persone di cui non si accertabile l'esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione;
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che trattasi di successione legittima, non avendo il defunto disposto con testamento della prestazione domandata;
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la delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (modello SR22).
In caso di successione testamentaria, se la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore, oltre ai documenti previsti per lo specifico tipo di intervento è necessario allegare:
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la copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
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la documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);
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la delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).
Se tra gli eredi sono presenti minori o incapaci, è necessario allegare la copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti da lavoro.
I cessionari del credito per TFR dovranno allegare anche:
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copia del contratto di cessione;
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modello SR131, nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.
Ulteriori informazioni sulla documentazione da allegare alla domanda sono contenute nella circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74 e nel messaggio 11 maggio 2016, n. 2084.
QUANDO FARE DOMANDA
Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a fallimento o amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 97, Legge Fallimentare, con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo. L’originario termine di 15 giorni, infatti, a seguito della riforma della Legge Fallimentare che ha portato da 15 a 30 giorni per proporre opposizione o impugnazione contro lo stato passivo esecutivo, deve intendersi prorogato.
Qualora il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata dopo 30 giorni dal deposito dello stato passivo di cui all'articolo 209, Legge Fallimentare. Se sono state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, il termine decorre dal giorno successivo al deposito del decreto. Quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione.
In caso di esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.
La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto. Esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall'articolo 2948, comma 5, codice civile.
Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 80/1992 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.
L'Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.
Contro il provvedimento di reiezione o di parziale accoglimento della domanda, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso (articolo 46, comma 5, legge 88/89). Il ricorso deve essere presentato utilizzando la procedura Ricorsi Online (RiOL) oppure per il tramite di un ente di patronato o altri intermediari abilitati.
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno. Il ricorso amministrativo, presentato oltre il termine di decadenza previsto per l'azione giudiziaria, non può essere esaminato nel merito dal Comitato provinciale.