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Pensione Anticipata

La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

  • alla Gestione Separata INPS;

  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);

  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate). 

  • Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta “finestra”, secondo le disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

  • Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

  • La “finestra” non trova applicazione per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.

  • I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

  • In caso di cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

  • Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del prescritto requisito.

REQUISITI:

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per la valutazione della contribuzione versata occorre tenere presente che:

  • per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;

  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, del predetto requisito contributivo (42 anni e 10 o 41 anni e 10 mesi), almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti;

  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

I soli lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, inoltre, possono chiedere la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2023 agli incrementi della speranza (il requisito dei 63 anni, infatti, è stato innalzato dal 1° gennaio 2013 per effetto degli intervenuti adeguamenti alla speranza di vita), a condizione che risultino soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:

  • almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa );

  • ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato). Per il 2021 l'importo è di 1.288,78 euro (460,28 x 2,8).

Per questa tipologia di pensione non si applica, in materia di decorrenza, la cosiddetta “finestra”, ossia il differimento del pagamento della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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Documenti Necessari:

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  • 67 anni di età;

  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;

  • residenza effettiva in Italia;

  • iban

  • dimissioni telematiche

  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all' IRPEF , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;

  • i redditi esenti da imposta;

  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);

  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;

  • i redditi di terreni e fabbricati;

  • le pensioni di guerra;

  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;

  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;

  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;

  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;

  • il reddito della casa di abitazione;

  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;

  • l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;

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